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Dicembre 4, 2019

News | Diritto Sanitario. Quali sono le responsabilità del direttore sanitario di una struttura privata?

Nel luglio 2019 la quarta sezione della Corte di Cassazione penale con sentenza n. 32477/2019 ha tracciato i confini della responsabilità del direttore sanitario di una struttura privata. 

La S.C. ha riconosciuto in capo al direttore sanitario una posizione dicotomica, laddove da un lato gli viene assegnato un obbligo di garanzia nei confronti dei pazienti e dall’altro una serie di attribuzioni aventi connotazione di cataratte manageriale e medico legale. 

II caso in esame aveva ad oggetto un’ipotesi di omicidio colposo a causa del decesso di una paziente in seguito ad un parto gemellare. Ad avvalorare la tesi vi era una riconosciuta ed acclarata mancanza di organizzazione nella predisposizione delle scorte di sangue adeguate, fissazione dei protocolli e indicazione delle modalità attraverso le quali contattare altre strutture sanitarie in situazioni considerate di emergenza. 

La Corte dopo un excursus avente ad oggetto le principali disposizioni normative in materia, ha individuato rientranti nel novero delle competenze del direttore sanitario gli aspetti relativi alla organizzazione della struttura. 

Ne deriva che in capo al direttore sanitario della struttura privata, il quale ha senz’altro poteri di gestione della struttura e doveri di vigilanza, sorge una responsabilità colposa per fatto omissivo a causa della mancata e/o inadeguata organizzazione della casa di cura privata. 

La responsabilità del direttore sanitario sorge de plano nel caso in cui non sia ravvisabile in modo alcuno la esclusiva responsabilità del medico che abbia effettuato l’intervento. 

La S.C. riconosce, pertanto, una colpa da organizzazione in capo al direttore sanitario che sia stato inerte rispetto all’adozione delle cautele organizzative e gestionali che prevengano le situazioni di crisi o, perlomeno, non rendano eccessivamente arduo affrontare situazioni emergenziali. 

In conclusione, la Corte di Cassazione ha ritenuto ravvisabile la colpa del direttore sanitario per la sua acclarata inerzia nell’adozione delle cautele organizzative e gestionali. 

Corte di Cassazione penale, sez. 4, sentenza n. 32477/2019.

Di Elisabeth Fanizzi.

#News #DirittoSanitario
#ResponsabilitàMedica
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