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Gennaio 15, 2020

News | Riforma della crisi d’impresa: il 16 dicembre è scaduto il termine ultimo per la nomina del revisore o dell’organo di controllo nelle S.r.l. e nelle società cooperative. Quali sono le principali novità introdotte dal nuovo Codice della crisi di impresa? Quali obblighi gravano in capo alle società?

Il 16 dicembre 2019 è scaduto il termine ultimo per convocare l’assemblea ai fini della nomina del revisore o dell’organo di controllo nelle S.r.l. o nelle società cooperative costituite in forma di S.r.l.

II Decreto sulla crisi di impresa (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto una serie di modifiche che obbligano molte S.r.l. a modificare il proprio statuto adeguandolo alle disposizioni in tema di nomina del revisore e/o dell’organo di controllo, monocratico o collegiale che sia. 
L’assemblea potrebbe anche dover prima deliberare con le maggioranze qualificate previste dall’art. 2479-bis, comma 3 c.c. e ad essa dovrà intervenire il notaio per rendere le nuove prescrizioni dello statuto compliance con la normativa in materia di controllo societario. 

Il legislatore ha poi concesso nove mesi di tempo a partire dall’entrata in vigore del provvedimento affinché le S.r.l. potessero adeguarsi alla nuova normativa. 

V’è da dire che le modifiche allo statuto sono strettamente connesse al tenore letterale della clausola che al momento disciplina la nomina dell’organo di controllo o del revisore: ad esempio, se lo statuto rimanda espressamente con clausola all’articolo 2435-bis del Codice civile è necessario intervenire con una modifica. Oltremodo, la modifica è necessaria quand’anche vi sia un mero rinvio generico all’articolo. 

Si segnala che la modifica de quo non sarà necessaria qualora il rimando avvenga per il tramite di una generica clausola del tipo << Quando obbligatorio per legge, l’Assemblea nomina il revisore o il sindaco unico o il collegio sindacale, affidando  all’organo di controllo anche la revisione>>. 
Al contempo, non sarà necessaria nel caso di rinvio generico all’articolo 2477 c.c.

Cosa accade in caso di mancata convocazione qualora questa sia necessaria?

Ai sensi dell’art. 2361 del codice civile, la mancata convocazione comporta a capo di ciascun amministratore una sanzione amministrativa da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 6.197 euro. 

Casi particolari: quid iuris se l’Assemblea, pur regolarmente convocata non raggiunge il quorum previsto dalla legge? Se non viene nominato un professionista disposto ad accettare l’incarico? In tali casi, così come in altre ipotesi similari, non saranno sanzionati gli amministratori i quali potranno riconvocare l’Assemblea. 
Qualora lo statuto lo preveda, nella convocazione potrà essere indicata la riunione in convocazione come la seconda e non sarà soggetta a termine. 

Rimane fermo che, fuori dai casi particolari, entro 30 giorni dall’assemblea gli amministratori dovranno comunicare l’avvenuta nomina dei sindaci al registro delle imprese. In caso di nomina del revisore non è, invece, previsto alcun termine. 

Mancata nomina da parte dell’Assemblea:
Qualora l’Assemblea non provveda alla nomina, in base all’art. 2477 comma 5 c.c., provvederà il Tribunale: in particolare modo, qualora non ci siano apposite previsioni statutarie, il Tribunale dovrà decidere sulla tipologia di controllo e sulla persona da nominare. Il compenso di quest’ultima sarà stabilito dal Giudice ai sensi del D.M. 140/2012.

A seguito della riduzione delle soglie dimensionali al cui superamento si rende necessaria e obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, saranno circa 154mila le nuove S.r.l. a doversi adeguare al nuovo dettato normativo.  

In sintesi, la riforma sembrerebbe essere un mezzo usato dal legislatore per valorizzare ed implementare i compiti dell’organo di controllo e del revisore.

A cura di Marco Migaldi e Elisabeth Fanizzi.

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